Inserimento di alunni disabili e con bisogni educativi speciali

L’estensione dell’integrazione degli allievi disabili presso gli Istituti di istruzione secondaria ha reso necessaria la progettazione di percorsi educativi individualizzati che tengano conto della marcata tipizzazione dei programmi ministeriali garantendo apprendimenti globalmente rapportati ad essi.

Sulla base di quanto disposto dalla legge e prendendo spunto dalla “Guida per aiutare genitori e docenti a costruire un progetto di vita per alunni con disabilità” (Ufficio Scolastico Provinciale di Alessandria) e sulla base dell’ultima circolare ministeriale che ha stabilito forme e tipologie dell’integrazione, l’integrazione scolastica avviene nel nostro istituto attraverso :

  • il GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione)
  • il coordinamento tra i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, culturali e ricreativi  (stipula di convenzioni e accordi di programma);
  • le attività didattiche realizzate da docenti di sostegno specializzati nelle diverse aree disciplinari;
  • l’attivazione di forme di orientamento a garanzia della continuità nel passaggio tra i diversi ordini di scuola;
  • la flessibilità dell’attività didattica nella definizione del quadro orario e nella individuazione degli insegnamenti
  • l’aiuto nella transizione alla vita adulta attraverso stage e progetti volti ad accrescere l’autonomia degli allievi.

Le modalità organizzative per rendere possibile l’integrazione degli allievi diversamente abili prevedono che il GLI svolga le seguenti funzioni:

  • rilevazione dei BES presenti nella scuola;
  • analisi della documentazione trasmessa dalla scuola di provenienza e di ogni altro documento utile a fornire una conoscenza del percorso già compiuto
  • raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione;
  • focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
  • rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
  • raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ;
  • elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno) (v. allegato). A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull’integrazione scolastica sottoscritte con gli Enti Locali. A seguito di ciò, gli Uffici Scolastici regionali assegnano alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno secondo quanto stabilito dall’ art 19 comma 11 della Legge n. 111/2011.

Il Consiglio di Classe, sulla scorta degli elementi emersi dalla relazione dell’insegnante di sostegno, dell’équipe socio-sanitaria e dei test effettuati a inizio d’anno, elabora un percorso di apprendimento individualizzato, finalizzato all’integrazione e all’inclusione scolastica e professionale dei suddetti alunni.

La programmazione individualizzata si sviluppa  poi sulla base dei seguenti presupposti:

  • per gli alunni in situazione di handicap psichico la valutazione ha, per il suo carattere formativo ed educativo e per l’azione di stimolo che esercita nei confronti dell’allievo, comunque luogo;
  • nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede, di norma, ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l’uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti. 

L’impianto del progetto educativo individualizzato deve essere costruito sulla base di :

  • una programmazione non riconducibile ai programmi ministeriali (programmazione differenziata)

 oppure 

  • una programmazione globalmente corrispondente ai programmi ministeriali (obiettivi minimi della programmazione di classe).

Nell’ambito della programmazione non riconducibile ai programmi ministeriali il consiglio di classe valuta i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del piano educativo individualizzato e non ai programmi ministeriali.

Tali voti hanno, pertanto, valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del piano educativo individualizzato (art. 15 O.M. 90/2001).

Il progetto educativo individualizzato è caratterizzato da una marcata flessibilità per quanto concerne gli obiettivi da raggiungere, gli strumenti da utilizzare e i criteri di valutazione da adottare.

Pertanto, qualora nel successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibererà in conformità agli articoli 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell’anno o degli anni precedenti, tenuto conto che il Consiglio medesimo possiede già tutti gli elementi di valutazione (art. 15 O.M. 90/2001).