Assenze

A partire dall’anno scolastico 2010/2011, con l’entrata in vigore del riordino della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato (art. 14, comma 7, del DPR 122/2009).

Per casi eccezionali il Collegio dei Docenti (verbale n. 3 del 12 ottobre 2010) ha fissato i seguenti criteri di deroga al suddetto limite per:

  • gravi motivi di salute;
  • condizione di studente-lavoratore con certificazione del datore di lavoro;
  • studente di origine straniera per assolvimento obblighi relativi alla regolarizzazione del loro stato;
  • impegni sportivi documentati dalle associazioni e autorizzati dalla scuola;
  • motivi istituzionali documentati dalla scuola.

Sempre  a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.