Regolamento d'Istituto

Documento che stabilisce le regole per il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche.

Tipologia

Regolamento

Descrizione estesa

Il Regolamento d'Istituto rappresenta uno dei documenti più importanti per ogni Istituto, consiste nell'attuazione dello Statuto. Deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di azione degli studenti, stabilire le regole che garantiscano il rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti scolastiche e prevedere eventuali sanzioni.

Capo I – NORME GENERALI

Art. 1 – Finalità

L’Istituto di Istruzione Superiore “Cesare Balbo” favorisce e promuove la formazione della persona e assicura la fruizione del diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione Italiana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta all’innovazione didattico-metodologica e ad iniziative di sperimentazione che, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e della legislazione vigente, tengano conto delle esigenze degli studenti a livello umano, culturale e professionale.

Art. 2 – Fattori fondamentali

L’istituto si impegna a valorizzare le capacità dei giovani che lo frequentano, a stabilire un fattivo dialogo con la componente genitori, a garantire libertà di insegnamento ai docenti, a riconoscere la validità dell’opera del personale non docente.

Art. 3 – Divieto d’uso del telefono cellulare

È vietato agli studenti l’uso del cellulare, sotto ogni forma, e di altri dispositivi elettronici durante le lezioni, trattandosi di un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, come già stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998), dalla Circolare Ministeriale n. 30 del 2007 e successive Note MIM. L’utilizzo dei cellulari e di altri dispositivi elettronici può essere ovviamente consentito, su autorizzazione del docente, e in conformità con i regolamenti di istituto, per finalità didattiche, inclusive e formative, anche nell’ambito degli obiettivi del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) e della “cittadinanza digitale”. La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni. Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace, il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile. Docenti e personale amministrativo ed ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici sia di tempestiva segnalazione alle autorità competenti di eventuali infrazioni. L’inosservanza di questo dovere è materia di valutazione disciplinare. All’alunno scoperto con il cellulare acceso per la prima volta sarà segnalato sul registro elettronico; per l’alunno recidivo nell’utilizzo attivo del cellulare sarà comminata una sospensione da uno a cinque giorni, con gradualità. ll docente che scopre un alunno in fase di videoripresa informa immediatamente il Dirigente Scolastico del fatto allo scopo di verificare se esistano o meno gli estremi della violazione della privacy. Si ricorda che le visite guidate e i viaggi di istruzione sono “attività didattica” a tutti gli effetti. Si invitano pertanto i genitori a informare che durante le visite guidate o i viaggi di istruzione il telefonino dovrà essere utilizzato solo per motivi di stretta necessità: si informa il genitore che la responsabilità dell’uso del cellulare da parte del figlio, nel caso che il minore commetta delle irregolarità, cade anche sul genitore. Riferimenti normativi prevenzione bullismo e cyberbullismo: L. 71 del 29.05.2017  e Nota MIM n. 482 del 18/02/2021.   

Art. 4 – Divieto di fumo

È fatto assoluto divieto a tutti di fumare all’interno dell’istituto, ai sensi della legge 3/2003 e successive modifiche e integrazioni normative, e nelle aree di pertinenze esterne della scuola [cortili] come da Decreto Legge n. 104 del 12/09/2013 convertito nella L. 08/11/2013, n. 128. L’utilizzo della sigaretta elettronica, per motivi precauzionali, così come consigliato dal Ministero della Salute alle scuole, è vietato in tutte le sue forme all’interno dei locali dell’Istituto.

Capo II – NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI

Titolo I – Norme di comportamento

Art. 5 – Abbigliamento

Gli alunni e le alunne devono presentarsi alle lezioni con un abbigliamento adeguato all’ambiente educativo. In particolare sono da evitare sono da evitare maglie e abiti troppo succinti o stracciati, shorts, canotte, cappelli o cappucci, occhiali da sole. Per motivi di sicurezza si raccomanda di non indossare ciabatte infradito.

Art. 6 – Ingresso degli studenti

L’orario delle lezioni inizia alle 7:45: gli alunni possono entrare in classe solo alle ore 7:40 perché prima mancherebbe la vigilanza da parte dei docenti in quegli ambienti. Nelle mattine più fredde o piovose è, comunque, sempre possibile attendere il suono del campanello negli spazi comuni all’ingresso di ciascun plesso fin dalle ore 7:30. Agli alunni è consentito entrare e uscire dai locali dell’Istituto unicamente dagli ingressi a tal fine predisposti.         

Art. 7 – Lievi ritardi

I lievi ritardi (entro i cinque minuti), purché non ripetuti, saranno giustificati direttamente dal docente in servizio nella prima ora di lezione che annoterà sul registro di classe l’orario di entrata del ritardatario. La regola si applica anche nei casi eccezionali in cui la prima ora giornaliera di una data classe sia la seconda o la terza ora della mattinata. Nel caso di ritardi lievi ripetuti o di ritardi più gravi, l’ammissione in classe avverrà solo previa giustificazione del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori.

Art. 8 – Ritardi per problemi eccezionali di trasporto

L’ingresso ritardato a scuola è consentito agli studenti quando il ritardo sia imputabile ad emergenze e disguidi dovuti ai mezzi di trasporto. In questo caso l’ammissione e l’annotazione sul registro di classe vengono effettuate dal docente presente nella classe stessa senza presentare giustificazione, ma previa valutazione della Presidenza.

Art. 9  – Entrate posticipate  

Gli alunni possono chiedere il permesso di entrata posticipata (di norma entro la fine della prima ora di lezione) solo per gravi e giustificati motivi. La giustificazione sarà effettuata dalla famiglia o dall’alunno maggiorenne nell’apposito libretto personale. Le entrate posticipate sono giustificate dal docente dell’ora di lezione.

Art. 10 – Uscite anticipate

Le richieste di uscita anticipata dovranno essere redatte sul libretto delle giustificazioni e presentate, entro la prima ora di lezione, al docente e in Presidenza. L’autorizzazione viene data dal D.S, dai suoi collaboratori o da un docente delegato dal Dirigente Scolastico. Gli alunni minorenni possono lasciare l’istituto solo se accompagnati dal genitore o da un suo delegato formale. In casi eccezionali l’alunno può uscire non accompagnato, previa specifica autorizzazione telefonica o scritta della famiglia. Deroghe all’orario indicato (ultima ora) saranno ammesse solo in casi gravi ed eccezionali e solo, anche per i maggiorenni, in presenza dei genitori o su loro specifica richiesta telefonica.

Art. 11 – Giustificazione delle assenze

L’alunno che sia stato assente è riammesso alle lezioni previa presentazione di giustificazione scritta sul libretto scolastico all’insegnante della prima ora di lezione, che avrà cura di annotarla nell’apposita sezione del registro elettronico. In casi eccezionali, l’alunno che sia stato assente può essere riammesso con riserva alle lezioni anche se privo di giustificazione. La giustificazione deve essere, comunque, presentata entro e non oltre il giorno successivo a quello di rientro. Dimenticanze ripetute nel presentare le giustificazioni possono essere passibili di sanzioni disciplinari. La giustificazione dell’assenza per gli allievi minorenni deve essere firmata dal genitore o da chi ne fa le veci. Gli allievi maggiorenni, che hanno depositato la firma in Segreteria contestualmente al genitore, possono giustificare autonomamente le assenze.

Art. 12 – Assenze per più di cinque giorni

Nel computo delle assenze vengono considerati anche i giorni festivi e i periodi di vacanza per coloro che si assentano l’ultimo giorno di lezione che li precede e il primo giorno dopo la vacanza. Le assenze per più di cinque giorni dovuti a motivi di famiglia vanno preventivamente comunicate in forma scritta dal genitore al Dirigente Scolastico e successivamente giustificate sul libretto.

Art. 13 – Astensione collettiva dalle lezioni

Le assenze collettive, l’astensione arbitraria dalle lezioni non sono consentite, fatte salve le manifestazioni preventivamente comunicate agli organi competenti. Al rientro a scuola l’alunno dovrà esibire giustificazione, intesa come dichiarazione del genitore di essere a conoscenza dell’assenza del proprio figlio dalle lezioni. Di fronte al perdurare di agitazioni e di astensioni in massa la Presidenza può considerare l’opportunità di convocare le famiglie e/o i Consigli di Classe per valutare la situazione e prendere eventuali provvedimenti disciplinari ed educativi, anche con riferimento all’attribuzione del voto di condotta.

Art. 14 – Comunicazione alle famiglie

L’istituto si fa carico di informare le famiglie nei modi (anche tramite mail o telefono) e nei tempi più opportuni su assenze prolungate e ripetute, frequenti ritardi e/o uscite anticipate degli alunni.

Art. 15 – Spostamenti nell’istituto

Per accedere alle aule e per uscire dall’istituto gli alunni si servono delle scale e dei corridoi stabiliti nel piano di sicurezza della scuola. Qualsiasi spostamento all’interno dell’istituto deve essere compiuto in modo da non arrecare danno agli altri e a sé stessi e nel massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature scolastiche.

 Art. 16 – Spostamenti dalla scuola

Gli alunni potranno lasciare la scuola per uscite didattiche e partecipazioni a manifestazioni culturali in città solo sotto la sorveglianza del Docente. Durante lo spostamento, che deve essere il più sollecito possibile, è fatto divieto agli alunni di allontanarsi dal gruppo classe e di usare mezzi propri. Il comportamento degli alunni deve essere improntato alla buona educazione e all’ordine.

Art. 17 – Uscite nelle ore di lezione

Le uscite durante le ore di lezione, come da Circolare d’Istituto n. 149 del 23/11/2023 (Considerazioni e raccomandazioni su alcune norme di comportamento), devono essere considerate eccezioni per necessità e urgenza: per il tutto il resto è l’intervallo il momento giusto per la pausa, l’incontro, la socializzazione anche al di fuori dell’aula. Lo stesso deve intendersi per le richieste agli Uffici di segreteria: sia al plesso “Balbo-Palli” sia al “Lanza” gli alunni possono sottoporre le proprie necessità amministrative esclusivamente prima dell’inizio delle lezioni o al termine della mattina o durante l’intervallo. Le uscite dall’aula (sempre dietro comunicazione al docente in classe, anche nel cambio dell’ora) devono essere del singolo alunno, non di gruppo e dovrebbero durare lo stretto necessario.

Art. 18 – Uscite al cambio d’ora

Durante l’avvicendamento degli insegnanti nelle classi gli alunni rimarranno nelle rispettive aule. L’insegnante annoterà sul registro elettronico, come nota disciplinare, gli alunni assenti all’inizio delle ore di lezione.

Art. 19 – Intervallo

Durante lo svolgimento dell’intervallo, gli alunni non possono allontanarsi dall’edificio e devono mantenere un comportamento disciplinato, corretto e rispettoso. Gli alunni sono tenuti ad uscire dalle aule e sostare negli appositi spazi adibiti alla pausa (corridoi e cortile) debitamente sorvegliati, ad eccezione di diversa consegna da parte del docente. Il personale docente e i collaboratori scolastici assegnati al piano per l’assistenza hanno il compito di vigilare affinché non siano arrecati danni alle persone e alle cose all’interno dell’istituto.

Art. 20 – Rispetto dell’ordine e del decoro dell’istituto

Il mantenimento dell’igiene e dell’ordine all’interno dell’istituto, ferme restando le competenze e i doveri a ciascuno derivanti da norme e disposizioni, è affidato al senso di responsabilità di tutte le componenti scolastiche. In particolare gli studenti non devono imbrattare i muri, le porte e i banchi. Non è consentito mangiare e bere nelle aule e nei laboratori. Eventuali cartelloni o poster possono essere appesi ai muri solo se hanno scopo didattico e con l’autorizzazione di un insegnante.

Art. 21 – Oggetti incustoditi

Gli allievi devono avere particolare cura dei propri oggetti, di cui sono gli unici responsabili. Pertanto la scuola declina ogni responsabilità per la scomparsa di denaro o altri beni di valore lasciati incustoditi.

Art.  22 – Danneggiamento delle strutture

In presenza di atti tali da arrecare danno in modo intenzionale e vandalico alle attrezzature, agli ambienti, agli arredi, al materiale didattico, risarciranno il danno stesso gli autori del fatto secondo la normativa del Codice Civile vigente. Qualora all’interno di una classe non vengano individuati l’alunno o gli alunni direttamente responsabili del danno, la Presidenza, sentito il parere del Consiglio di Istituto, valuta l’opportunità di suddividere il risarcimento del danno tra tutti gli studenti della classe. Nel caso di danni a strutture comuni, qualora non sia possibile individuare un responsabile certo, i danni saranno risarciti da tutti gli utenti delle attrezzature o dei locali danneggiati. I danni intenzionalmente arrecati possono comportare provvedimenti disciplinari nei confronti degli autori.

Art. 23 – Termine delle lezioni

Al termine delle lezioni gli insegnanti autorizzano gli alunni ad uscire dalle classi. L’uscita deve avvenire in maniera ordinata senza indugiare per le scale e nei corridoi e utilizzando esclusivamente le uscite destinate agli studenti.

Titolo II – Assemblee

Art. 24 – Diritto di partecipazione

Gli alunni possono organizzarsi in gruppi e comitati e proporre attività complementari ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 297/1994, dello Statuto delle studentesse e degli studenti art. 2 comma 8, DPR 249/1998 e delle Nota ministeriale 4733/A3 del 2003, previo accordo con la Presidenza. Le richieste in tal senso vanno presentate per iscritto alla Presidenza, specificando finalità, metodi operativi, nome dei partecipanti e dei responsabili delle varie iniziative. All’interno della scuola gli studenti dispongono di un proprio spazio per affiggere avvisi e documenti relativi alla loro attività, la quale deve essere comunque compatibile con le attività e le finalità dell’istituto.

Art. 25 – Diritto di assemblea

Gli studenti, a norma dell’art. 12 D. Lgs. 297/1994,  hanno il diritto e il dovere (ma non l’obbligo) di partecipare alle assemblee di classe e d’Istituto, secondo le modalità previste nei successivi articoli. L’attività didattica sarà sospesa per la durata delle assemblee per consentire agli interessati di partecipare attivamente.

Art. 26 – Funzione delle assemblee

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Art. 27 – Assemblee di istituto

Convocazione – È consentito lo svolgimento di un’Assemblea d’Istituto al mese. L’assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta di almeno il 10% dei rappresentanti degli studenti. La data di convocazione e l’ordine del giorno, il cui contenuto deve essere conforme alle finalità definite nel precedente art. 26, devono essere comunicati al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima dello svolgimento dell’assemblea o 10 giorni prima nel caso l’assemblea si svolga al di fuori dell’edificio scolastico. In casi particolari di necessità e urgenza il Dirigente Scolastico può consentire lo svolgimento dell’assemblea anche solo su richiesta del solo Presidente dell’Assemblea ed anche solo con un giorno di preavviso.

Svolgimento – L’Assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele. A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari e lavori di gruppo.

Partecipazione di esperti – Alle Assemblee di Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti all’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente Scolastico.

Presidenza – Il Presidente del Comitato Studentesco esercita funzioni di presidente dell’assemblea o può decidere di delegare un altro studente a presiedere.

Vigilanza – Il Presidente dell’assemblea, o il suo delegato, garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. ll Dirigente Scolastico o i docenti suoi delegati possono partecipare all’assemblea e sospenderla nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa o di conduzione non conforme all’ordine del giorno.

Art. 28 – Assemblee di classe

Convocazione – È consentito lo svolgimento di un’assemblea di classe al mese, nel limite di due ore. L’assemblea di classe viene richiesta dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe. La richiesta redatta su apposito modulo ed indicante l’ordine del giorno, deve essere firmata, per conoscenza, dagli insegnanti delle ore utilizzate. Durante l’anno scolastico l’assemblea non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana o nelle ore degli stessi docenti. La richiesta di convocazione va consegnata al personale ATA almeno cinque giorni prima della data di svolgimento. Non possono aver luogo assemblee nei trenta giorni precedenti il termine delle lezioni.

Verbale – Dell’assemblea i rappresentanti di classe redigono apposito verbale che va restituito il giorno stesso al docente coordinatore.

Vigilanza – I rappresentanti di classe garantiscono l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. L’insegnante dell’ora utilizzata deve vigilare nei pressi della classe ed intervenire se ne ravvisa la necessità, anche sospendendo l’assemblea nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Art. 29 – Comitato studentesco di istituto

I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, unitamente ai rappresentanti nel Consiglio d’Istituto, possono dar vita al Comitato studentesco di Istituto, che può riunirsi una volta al mese su convocazione del suo presidente, di 1/3 dei rappresentanti di classe o, per comunicazioni importanti e urgenti, del Dirigente Scolastico. L’ordine del giorno e la data di convocazione devono essere presentati al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di preavviso.

 Capo III – NORME RIGUARDANTI I DOCENTI

Art. 30     Aggiornamento e innovazioni

L’Istituto considera fondamentale il diritto-dovere degli insegnanti all’aggiornamento didattico e culturale. A tal fine, promuove e sostiene le iniziative che si dimostrino atte a migliorare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento. L’Istituto favorisce le iniziative di innovazione metodologica, previa approvazione del Consiglio di classe e concordando con la Presidenza tempi e modi di attuazione delle stesse.

Art. 31     Libertà di insegnamento

A tutti i docenti è riconosciuto il diritto alla libertà di insegnamento nel quadro di un coordinamento delle attività didattiche e dei problemi ad esse relativi.

Art. 32     Diritti tutelati

L’impegno e la qualità del lavoro richiesto agli insegnanti non può in alcun modo prescindere dai diritti normativo-sindacali acquisiti dalla categoria e dai relativi doveri ad essi connessi.

Art. 33     Orario

Gli insegnanti sono tenuti  a rispettare l’orario di servizio nella sede loro assegnata. L’orario è per tutti vincolante e il docente risponderà a norma di legge di eventuali uscite anticipate o di abbandono della classe. Il ritardo superiore ai dieci minuti verrà annotato sul registro di classe dal D.S. o dai suoi collaboratori e, se reiterato, dovrà essere recuperato. Durante le ore a disposizione gli insegnanti sono tenuti a rispettare l’orario di servizio, rendendosi reperibili per l’intera durata dell’ora. I docenti le cui classi, per qualsiasi motivo (es. tirocini, viaggi di istruzione, attività integrative, ecc.) non siano presenti in aula, devono restare a disposizione della scuola e questa potrà eccezionalmente modificare l’orario giornaliero secondo le esigenze scolastiche.

Art. 34     Assenze

L’insegnante che per gravi e giustificati motivi debba assentarsi dal servizio ha l’obbligo di avvisare l’ufficio personale e il coordinatore di indirizzo nel più breve tempo possibile per consentire l’eventuale sostituzione. L’insegnante dovrà comunicare la propria assenza prima dell’avvio delle lezioni (ore 7:30, di norma) per consentire di predisporre le opportune sostituzioni e non creare disagio all’utenza. In ogni caso, la propria assenza dal lavoro deve essere comunicata prima dell’inizio del turno di lavoro.

Art. 35     Cambio d’ora

L’avvicendamento degli insegnanti nelle singole classi deve avvenire nel modo più rapido possibile al fine di evitare confusione e ritardi nello svolgimento dell’attività didattica.

Art. 36     Allontanamento eccezionale dall’aula

Durante lo svolgimento delle lezioni, l’insegnante che si trovi costretto a lasciare temporaneamente la classe, sempre rimanendo nell’ambito dello Istituto, deve darne avviso – prima di allontanarsi – al collaboratore scolastico addetto al piano responsabilizzando altresì i rappresentanti di classe.

Art. 37     Giustificazione delle assenze

L’insegnante in servizio alla prima ora di lezione giustificherà le assenze degli alunni. Il docente coordinatore di classe è tenuto a segnalare al Dirigente scolastico i ritardi abituali e le assenze frequenti.

Art. 38   Dovere di vigilanza

I docenti vigilano sugli allievi loro affidati ai sensi degli artt. 2047-2048 del Codice Civile e dell’art. 574 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive sequenze contrattuali. In casi eccezionali (per imprevisti) ai docenti potrà essere affidata anche la vigilanza di più classi contemporaneamente, purché in spazi idonei. Per favorire la vigilanza agli operatori scolastici ogni docente limita l’uscita dalla classe, durante le ore di lezione, ad una persona per volta, fatto salvo motivate esigenze. Nelle altre circostanze si rinvia all’art. 51 del presente regolamento.

ART. 39  Divieto d’uso del telefono cellulare

Il divieto di utilizzare il cellulare durante le lezioni è da intendersi rivolto anche ai docenti (D.P.R. n. 249/1998e Circolare Ministeriale n. 30 del 2007), fatte salve le eccezioni legate ad emergenze, ad adempimenti  burocratici e a necessità organizzative interne dell’Istituto.

Art. 40 Tenuta registri

È compito dei docenti tenere aggiornato il registro elettronico e tutto il materiale attinente alla valutazione e alle attività didattiche per poter fornire agli alunni e alle famiglie esaurienti e documentate informazioni.

In particolare, poiché il registro di classe elettronico è atto ufficiale, che documenta l’attività didattica, in esso l’annotazione delle presenze/assenze degli alunni, le firme di presenza dei docenti, gli argomenti trattati, le verifiche somministrate, le eventuali annotazioni, vanno registrati nel giorno e nell’ora realmente effettuata.

Art. 41     Programmazione / documentazione

Alle scadenze fissate, i docenti consegnano, secondo le modalità indicate dal D.S., la scheda di programmazione disciplinare e la relazione  finale,  con allegati i programmi effettivamente svolti. Qualsiasi altra documentazione richiesta deve essere presentata entro i termini fissati; i verbali dei consigli di classe dovranno essere redatti entro i cinque giorni lavorativi successivi.

Art. 42     Presa visione delle comunicazioni

Gli insegnanti sono tenuti a consultare con regolarità la sezione “Bacheca” web del registro ove vengono pubblicate tutte le circolari e le comunicazioni di servizio; l’accesso tramite credenziali (login e password) personali sostituisce la firma per presa visione; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi inseriti nel registro della scuola con regolare anticipo costituiscono notifica al personale tutto.

Art. 43    Correzione e valutazione delle verifiche

Nell’ambito del contratto formativo tra docente e discente, gli insegnanti comunicheranno tempestivamente agli alunni la valutazione delle verifiche orali, formulata tenendo conto della tabella di valutazione deliberata dal Collegio Docenti. Gli elaborati scritti, corretti entro 15 giorni, e comunque prima dell’assegnazione della successiva prova, saranno consegnati in visione agli alunni stessi. Le valutazioni di tutte le prove effettuate saranno registrate, a cura  del docente, nell’apposito libretto dello studente e nel registro elettronico.

Art. 44     Verifica della presenza degli alunni

Gli insegnanti hanno l’obbligo di verificare, all’inizio di ogni ora di lezione, la presenza in classe degli alunni. In caso di assenza di un numero elevato di alunni, il docente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Presidenza. Il docente è, inoltre, tenuto a registrare il ritardo degli alunni non presenti all’inizio di ogni ora di lezione.

Art. 45     Rapporti con le famiglie

I docenti devono rendersi disponibili per incontri periodici con le famiglie degli studenti secondo un calendario stabilito annualmente.

Art. 46    Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente trattato nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Capo IV – NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI IL PERSONALE A.T.A.

Art. 47    Collaborazione

Il personale A.T.A. collabora affinché l’attività didattica possa svolgersi nel modo più ordinato e sereno, nell’ambito delle finalità educative dell’Istituto.

Art. 48  Collaboratori scolastici

In particolare, ai collaboratori scolastici è affidato il compito della vigilanza sugli alunni al di fuori delle aule e in tutti gli ambienti dell’Istituto in cui non sia prevista la presenza costante dei docenti, con i quali sono chiamati a collaborare per un corretto e ordinato svolgimento della vita scolastica.

I collaboratori scolastici curano inoltre la pulizia e il mantenimento dell’igiene secondo un piano di distribuzione del lavoro stabilito dal D.S.G.A.

Art. 49    Assegnazione ai piani dei collaboratori scolastici

Il D.S.G.A. predispone e sottopone al D.S. il piano di ripartizione lavori e l’assegnazione ai piani dei collaboratori scolastici. Il collaboratore scolastico ha l’obbligo di assicurare la propria opera durante tutto l’arco dell’orario delle lezioni.

Art. 50     Vigilanza degli alunni

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare la sorveglianza degli alunni negli spazi comuni dell’istituto, in particolare durante le attività didattiche, l’intervallo, all’ingresso e all’uscita degli alunni così come nelle aule durante l’avvicendamento dei docenti per il cambio dell’ora. Si precisa che la presenza del collaboratore scolastico al piano è particolarmente indispensabile durante tutto il periodo dell’intervallo e inoltre dieci minuti prima e dieci minuti dopo l’inizio di ogni ora di lezione. Al di fuori di questi momenti, il collaboratore scolastico che debba assentarsi temporaneamente può farlo previa sostituzione di un collega.

Art. 51    Vigilanza all’ingresso

I collaboratori scolastici assegnati alla bidelleria dell’ingresso devono vigilare sull’ingresso in Istituto di persone esterne alla scuola.

Art. 52   Orario di segreteria

La segreteria fissa annualmente un orario di apertura al pubblico adeguatamente pubblicizzato.

Art. 53    Divieto d’uso del telefono cellulare

È vietato a tutto il personale ATA l’uso del cellulare, sotto ogni forma, e di altri dispositivi elettronici durante le ore di servizio. L’uso del cellulare può essere riconosciuto in casi di effettiva necessità e/o urgenza.

Art. 54     Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al CCNL nonché alle norme, alle disposizioni e ai regolamenti vigenti emanati in materia.

Capo V – NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PRESIDENZA

Art. 55     Orario di ricevimento

Il Dirigente scolastico è sempre disponibile al ricevimento delle componenti scolastiche dei genitori previa richiesta di appuntamento.

Art. 56     Comunicazioni

Il Dirigente scolastico si impegna a dare tempestiva comunicazione di tutte le C.M., le O.M. e ogni altra disposizione che vengono di volta in volta ad interessare l’attività didattica e la normativa professionale del personale della scuola.

Art. 57     Calendario delle riunioni

Il Dirigente scolastico fissa il calendario delle sedute ordinarie del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe e lo illustra al Collegio. Il calendario delle riunioni è diffuso in formato digitale. Le comunicazioni del Dirigente scolastico, effettuate tramite circolare, hanno validità formale quando vengono pubblicate nella bacheca del registro elettronico. Il Consiglio di Classe in seduta straordinaria è convocato dal D.S. con comunicazione formale di norma entro cinque giorni dalla richiesta scritta e motivata di almeno metà della componente docenti. Il D.S. valuta inoltre la possibilità di convocazione straordinaria richiesta dalle componenti genitori e/o alunni.

Art. 58     Comunicazioni alle famiglie

Le comunicazioni da parte del Dirigente scolastico alle famiglie avvengono tramite la Bacheca web del registro elettronico.

Art. 59     Nomina funzioni strumentali e referenti

Previa consultazione del Collegio dei Docenti, il dirigente scolastico designa i referenti delle attività e i componenti delle varie commissioni che operano all’interno dell’Istituto, nonché i responsabili delle aule attrezzate presenti nella scuola. Il Dirigente Scolastico nomina i docenti incaricati delle funzioni strumentali individuati dal Collegio dei Docenti. I nomi degli interessati vengono comunicati all’inizio di ciascun anno scolastico.

Art. 60    Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente trattato nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.

Capo VI – NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I GENITORI

Art. 61 – Partecipazione al processo educativo

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. I genitori dovrebbero cercare di:

  • trasmettere ai figli che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale;
  • stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia;
  • controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale, sul diario e sulla modulistica;
  • partecipare con regolarità agli incontri previsti;
  • favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola;
  • osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate.

Art. 62 – Ritiro libretto delle assenze

I genitori, all’inizio di ogni anno scolastico, devono ritirare in segreteria il libretto delle assenze e il libretto dello studente, depositando contestualmente la firma.

Art. 63 – Diritto di assemblea

I genitori possono riunirsi in assemblea nei locali dell’istituto previa autorizzazione del DS, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Istituto. L’assemblea dei genitori può essere di classe, di sezione, di istituto o di classi parallele. L’assemblea dei genitori può darsi autonomo regolamento che, inviato in visione al Consiglio d’Istituto, diventa parte integrante del presente regolamento.

Art. 64 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente menzionato sul ruolo e sulle assemblee dei genitori si rimanda alla normativa vigente.

Capo VII – NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI LE AULE ATTREZZATE

Art. 65 – Nomina referenti

La biblioteca, la palestra, i laboratori linguistici e di informatica, le altre aule attrezzate o speciali hanno ciascuna un docente o più docenti referenti designati dal Capo d’Istituto, su proposta del Collegio dei docenti.

Art. 66 – Rinvio a regolamenti specifici

I regolamenti particolari relativi all’uso della biblioteca, dei laboratori, delle aule speciali, delle attrezzature della palestra costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Capo VIII – USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 67 – Commissione viaggi

Le uscite, i viaggi  di  istruzione,  gli scambi,  gli  stage  vengono  proposti e motivati,  all’interno  della  programmazione  di  inizio  d’anno,  dai  Consigli  di Classe o dai Responsabili delle attività. La Commissione viaggi, che vaglia le proposte, prima  che  queste siano sottoposte alla decisione del Consiglio di Istituto, può dotarsi di uno specifico regolamento le cui modalità vanno seguite nell’iter di proposta del viaggio. Il regolamento dei viaggi di istruzione diverrà parte integrante del presente regolamento.

Capo IX – NORME VARIE RIGUARDANTI GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 68 – Collegio dei docenti

l Collegio dei docenti, disciplinato dal Dpr n.416/1974, integrato dall’art. 7 del D. Lgs.  297/1994 e dalle disposizioni del CCNL, può dotarsi di un Regolamento approvato dai 2/3 dei docenti presenti alla seduta di un Collegio appositamente convocato; una volta approvato, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto con valore di affissione all’albo pretorio ed entra in vigore dalla successiva seduta del Collegio dei docenti e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi.

Art. 69 – Partecipazione di altri rappresentanti

Al Collegio dei Docenti, su deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti, possono essere ammessi, a titolo consultivo, rappresentanti di altre componenti della scuola, esperti in materia didattico-culturale, rappresentanti di associazioni o enti locali.

Art. 70 – Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto può darsi un autonomo regolamento che, pubblicato all’Albo dell’istituto, diventa parte integrante del presente regolamento.

Art. 71 – Partecipazione di esperti al Consiglio di Classe

Ai Consigli di Classe possono partecipare a titolo consultivo esperti in campo didattico-culturale, pedagogico e psicologico.

Art. 72 – Rinvio ad altre norme

Per le attribuzioni, i compiti e tutti gli altri elementi relativi alla fisionomia del Consiglio di Classe si rimanda al D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 73 – Comitato di valutazione

Il Comitato di Valutazione degli insegnanti può darsi un autonomo regolamento  che,  pubblicato all’Albo  dell’istituto, diventa parte integrante del presente regolamento.

Art. 74 – Patto educativo di corresponsabilità

La scuola elabora un Patto Educativo di Corresponsabilità, approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, che deve essere sottoscritto da genitori e studenti all’atto della conferma dell’iscrizione alla classe prima. Per rendere condiviso tale documento, esso viene illustrato in una riunione con genitori e studenti di classe prima, nonché nelle assemblee che precedono le votazioni per il Consiglio di Classe delle componenti genitori e alunni.

 Capo X – Tutela della privacy e accesso agli atti

Art. 75 – Tutela della privacy

La scuola assicura il rispetto delle norme del Decreto Legislativo 81/08 e ha adottato un documento programmatico sulla sicurezza dei dati, a cui si rinvia.

Art. 76 – Accesso agli atti.

L’istituto recepisce le norme contenute nella L.241/90, relativa all’accesso agli atti della Pubblica Amministrazione, a cui si rinvia.

Capo XI – NORME IN TEMA DI SICUREZZA

Art. 77

L’istituto recepisce le norme contenute nel D.L. 81/2008, in tema di sicurezza, a cui si rinvia.

Capo XII – NORME RIGUARDANTI L’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 78 – Adozione e modifica del regolamento

Il presente regolamento è adottato o modificato con delibera del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto. Esso può essere modificato con la maggioranza assoluta degli appartenenti al Consiglio di Istituto; sarà invece modificato automaticamente per recepire nuove disposizioni ministeriali

Art. 79 – Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento consta di n. 79 articoli ed è redatto in quattro copie in originale firmate dal Dirigente Scolastico e dal Presidente del Consiglio d’Istituto. Delle copie in originale una viene depositata agli Atti dell’Istituto, una viene depositata nell’ufficio di Presidenza, una viene esposta all’Albo dell’Istituto, una pubblicata sul sito web dell’Istituto.

Licenza

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